AVVOCATO DELLA CHIESA
Questa carica, la di cui
origine è antichissima, diversificava assai da quella degli avvocati
moderni. Quando un ecclesiastico voleva sostenere una causa davanti i
giudici secolari, doveva giurare di non dir calunnie: poteva altresì
essere obbligato a dare il suo giuramento anche per altre cagioni.
Questa formalità, di natura tanto delicata e sì pericolosa da
compromettere anche il carattere sacerdotale, venne dai sacri canoni
proibita al clero, af)ìne di preservare i suoi membri dal rischio di
dare un falso giuramento. Dovevano dunque gli avvocati giurare per il
clero che difendevano.
Il presente costume fu
copiato da un quadro in cui Filippino Iippi rappresentò la disputa di
san Tomaso d'Aquino nella chiesa della Minerva a Roma. Questo pittore
appartiene alla scuola romana del decimoquinto secolo: aveva potuto
essere presente alla sontuosa pompa spiegata dal vescovo di Firenze
quando faceva il suo ingresso in quella città. Gli Visdomini od
avvocati del vescovado vi comparivano sempre tra i primi e le relazioni
contemporanee parlano tutte delle mazze d'argento di cui andavano
armati. E non avvi forse luogo a credere, che dovendo rappresentare in
pittura una disputa, nella quale faceva egli comparire i principali
eretici davanti ad una specie di tribunale, vi abbia l'artista
introdotto, giusta l'uso del suo tempo, un avvocato della Chiesa nella
figura dell'uomo armato, collocatovi nella qualità di campione del
santo? Questo militare porta un giaco di maglia con una sopravveste nera
fregiata di ricami d'oro. Nella destra tiene una mazza d'argento con
cesellature dorate. I calzoni ed il berretto sono rossi: le scarpe di
col or giallognolo. La spada ha l'impugnatura dorata col fodero nero e
sta appesa ad- un cordone d'oro. Le maniche del farsetto sono rosse e
lasciano vedere la camicia. La cintura è bianca e stavvi appesa una
spezie di borsa scarlatta. La catena e la croce che porta al collo sono
d'oro.
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