Articolo
1
Art. 1. L'esercizio di attività di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di
scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od
archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla
presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel
comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del
registro istituito con l'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni
analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di
vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.
L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è
stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio,
è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'art. 24 della legge 11
giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai
vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel
capo II della legge citata.
Articolo 2
Art. 2. Chiunque esercita una delle attività
previste all'art. 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli
attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti
ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o
nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare
dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare
all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con
retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della
provenienza, recanti la sua firma.
Articolo
3
Art. 3. Chiunque, al fine di trarne illecito
profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o
grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od
archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni
e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni. Alla stessa
pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di
oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od
archeologico.
Articolo
4
Art. 4. Alle stesse pene indicate nell'articolo
precedente soggiace: 1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica
opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti,
alterati o riprodotti; 2) chiunque mediante altre dichiarazioni,
perizie, pubblicazioni apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei
precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.
Articolo
5
Art. 5. Se i fatti indicati nei due articoli
precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le
pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la
sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una
durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'art. 1 è revocata
se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri
1 e 2 del secondo comma dell'art. 99 del codice penale.
Articolo
6
Art. 6. La sentenza di condanna per i reati
previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse
località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se
questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La
pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.
Articolo
7
Art. 7. É sempre ordinata la confisca degli
esemplari contraffatti alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose
appartenenti a persona estranea al reato. Delle cose confiscate ai
sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita
nelle aste dei corpi di reato.
Articolo
8
Art. 8. Le disposizioni penali previste ai
precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in
vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o
di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non
autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante
annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è
possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione,
mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della
vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non
abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Nelle
vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio
procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e
alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non
autenticità delle opere ed oggetti confiscati.
Articolo
9
Art. 9. Nei procedimenti penali per i reati di cui
ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei
consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve
avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione,
il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della
competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. Nei casi
di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad
assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o
di cui l'opera stessa rechi la firma |