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Articolo 1
Art. 1. L'esercizio di attività di vendita al pubblico
o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura,
di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico
od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente
previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11
giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una
delle attività indicate nel comma precedente devono essere
iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'art.
1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'iscrizione è obbligatoria
anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si
pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere
o degli oggetti indicati nel primo comma. L'autorizzazione all'esercizio
del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta
l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è
rilasciata dal sindaco competente a norma dell'art. 24 della legge
11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è
subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento,
previsti nel capo II della legge citata.
Articolo 2
Art. 2. Chiunque esercita una delle attività
previste all'art. 1 deve porre a disposizione dell'acquirente
gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere
e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio
o nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare dell'impresa
o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare
all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con
retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione
della provenienza, recanti la sua firma.
Articolo 3
Art. 3. Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od
un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico
è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni
e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni. Alla
stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato,
o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o
di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico
od archeologico.
Articolo 4
Art. 4. Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:
1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od
oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati
o riprodotti; 2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi
altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone
la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei
precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.
Articolo 5
Art. 5. Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono
commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene
sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la
sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio,
per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'art.
1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva
aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art.
99 del codice penale.
Articolo 6
Art. 6. La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli
precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione
nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località.
Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa
deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione
è eseguita di ufficio a spese del condannato.
Articolo 7
Art. 7. É sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti
indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose
appartenenti a persona estranea al reato. Delle cose confiscate
ai sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di
tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 8
Art. 8. Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli
non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica,
ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non
autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante
annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò
non è possibile per la natura o le dimensioni della copia
o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto
dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai
restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante
l'opera originale. Nelle vendite alle aste dei corpi di reato,
è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle
forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni
indicate nel primo comma e relative alla non autenticità
delle opere ed oggetti confiscati.
Articolo 9
Art. 9. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti
articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti
tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi
di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il
quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera
o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la
designazione della competente sezione del Consiglio superiore
delle belle arti. Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea
il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone
l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera
stessa rechi la firma.
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